VIAGGIO NELL'ISTITUTO DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

14 giugno 2016   20:00  
Caminetto

La conoscenza dello strumento della mediazione è stata al centro della serata che ha visto la relazione della socia Mirca Zavatta, mediatore accreditato presso il Ministero della Giustizia e socio fondatore di Conciliamoci.
La mediazione è un metodo di soluzione stragiudiziale delle controversie, alternativo alla giustizia ordinaria. Perché venga percorso è ovviamente necessario che le parti siano al corrente dell’opportunità, che chi la promuove la offre come occasione meno dispendiosa e più celere per arrivare a risolvere una controversia senza recarsi in Tribunale.
“Il fattore principale da conoscere – ha ben spiegato Mirca Zavatta – è che mentre rivolgendosi ad un legale ci si affida ad un mediatore del diritto, la mediazione pone al centro le parti ed i loro interessi, la cui migliore soddisfazione è il traguardo da raggiungere”.
Numerosissimi gli esempi fatti per spiegare con quale metodo agisce il mediatore per arrivare ad un accordo soddisfacente fra le parti, per il cui raggiungimento – ha più volte insistito Mirca Zavatta – è necessaria la piena e professionale collaborazione degli avvocati delle parti.
Va ricordato che la mediazione fu introdotta nel 2010, ma il decreto fu dichiarato incostituzionale per eccesso di delega. Poi è stata reintrodotta nel 2013 con la correzione dei profili d’incostituzionalità ed è in vigore dal 20 settembre 2013.

La mediazione può essere obbligatoria quando è condizione di procedibilità per l’eventuale giudizio civile; può essere facoltativa ovvero disposta dal giudice, considerato che lo stesso, anche in sede di appello, può imporre l’esperimento del tentativo di mediazione che, pertanto, anche in questo caso diverrà condizione di procedibilità (obbligatoria su valutazione del giudice).
Le materie in cui la mediazione risulta obbligatoria sono quelle in tema di “condominio, diritti reali, divisioni, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazioni, comodato, affitto di aziende, risarcimento di danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari”.

Quando è obbligatoria, le parti assistite dal legale devono presentarsi davanti ad un mediatore e mostrarsi disponibili a verificare la possibilità di un accordo. Anche solo un incontro è sufficiente alla verifica che spesso, è stato sottolineato, viene con superficialità o sfiducia lasciata cadere.

Numerose le domande e le testimonianze su un tema delicato, che l’Italia recepisce in grave ritardo rispetto ad altri Paesi evoluti e che in ogni caso prova a soccorrere il cittadino, ancor più l’imprenditore, da lunghissime e costose cause. Lo stesso ordinamento e i giudici stanno orientandosi spingendo l’applicazione di questo istituto e può anche accadere che una colpevole sottovalutazione possa inficiare la causa stessa.

Dall’altra parte gli avvocati ricordano come loro stessi siano fautori di una mediazione fra le parti quando due professionisti di spessore si incontrano insieme agli assistiti.

Insomma, è chiaro che per alleggerire i tribunali sia necessario sollevare i giudici da procedimenti spesso anche comici e tutti gli strumenti, nel rispetto del cittadino e del diritto, sono i benvenuti in un paese civile.


 

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